lunedì 4 marzo 2013

RESPONSABILITA' SOLIDALE DELL'APPALTATORE: CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE



Con Circolare 1° marzo 2013, n. 2, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'art. 13-ter, D.L. n. 83/2012, che ha modificato, a decorrere dal 12 agosto 2012, la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi.
In particolare, è stato precisato che le nuove disposizioni trovano applicazione nei contratti di appalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti, e quindi non riguardano solamente il settore edilizio.
La norma in questione, inoltre, trova applicazione sia nell'ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l'appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell'opera affidatagli dal committente.
Devono ritenersi escluse invece le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, quali, ad esempio, il contratto d'opera (art. 2222 C.c.), il contratto di trasporto (art. 1678 e seguenti C.c.), il contratto di subfornitura (Legge n. 192/1998), nonché le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.

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