Con l'art. 10, comma 4, D.L. n. 35/2013, Decreto c.d "sblocca debiti", sono state apportate modifiche alla disciplina IMU.
In particolare, sono state introdotte le seguenti novità:
- il termine di presentazione della dichiarazione è individuato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;
- l'efficacia della deliberazione di approvazione delle aliquote/detrazione nonché dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito Internet del Ministero delle Finanze.
A tal fine il Comune deve inviare
telematicamente la deliberazione:
- entro il 9 maggio. In caso di mancata pubblicazione entro il 16 maggio, il versamento della prima rata è determinato in misura pari al 50% dell'IMU dovuta sulla base delle aliquote/detrazione dell'anno precedente;
- entro il 9 novembre. La pubblicazione, che deve avvenire entro il 16 novembre, ha effetto per la determinazione della seconda rata dovuta nel mese di dicembre. In caso di mancata pubblicazione entro la predetta data "si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente".
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