mercoledì 10 aprile 2013

MANCATO RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SOSTITUTI D'IMPOSTA



Per i percipienti i cui emolumenti sono assoggettati a ritenuta a titolo di acconto d'imposta il ricevimento della certificazione da parte del sostituto d'imposta permette di scomputare la ritenuta subita nella propria dichiarazione dei redditi, in quanto ne attesta l'effettuazione.
I sostituiti che non hanno ancora ricevuto la suddetta certificazione potrebbero essere preoccupati per le conseguenze negative connesse all'inadempimento del sostituto, ossia la potenziale impossibilità dello scomputo della ritenuta subita dalle imposte sui redditi dovute.
Occorre evidenziare che è tutt'altro che infrequente il caso in cui il sostituto di imposta, non sempre attento e tempestivo nell'adempiere ai suoi obblighi, di sua iniziativa e quindi senza richieste, proceda sia pur tardivamente alla consegna della certificazione; pertanto il sostituito, soprattutto se dovrà compilare il modello UNICO, può
serenamente attendere per altro tempo, visto che l'appuntamento con la liquidazione delle imposte è ancora lontano.
Tuttavia, se si stanno avvicinando i termini di scadenza di tale liquidazione ed il sostituto non ha ancora fornito la certificazione, è necessario che il sostituito si attivi e solleciti la consegna, dapprima in maniera informale tramite telefonata e, in caso di perdurante incuria del sostituto, mediante una successiva comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R.
Ma cosa succede se, nonostante le richieste del sostituito, il sostituto continua imperterrito a non fornire la certificazione?
In passato si è dibattuto sugli effetti della mancata consegna della certificazione da parte del sostituto di imposta. A fronte della tesi dell'Agenzia delle Entrate, espressa nel Forum di Italia Oggi del 19.05.2007, secondo cui solamente la certificazione del sostituto costituisce prova di aver subito la ritenuta, si è al contrario sostenuto che
in ogni caso tale certificazione non è necessaria al fine dello scomputo delle ritenute subite, in quanto l'art. 22 del TUIR prevede lo scomputo delle ritenute " operate", senza che si faccia riferimento a quelle certificate o versate.
In tempi più recenti l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 68/E del 19.03.2009, ha mutato la propria posizione e ha affermato che lo scomputo delle ritenute operate a lavoratori autonomi e imprenditori è ammesso anche in assenza della certificazione rilasciata dal sostituto di imposta, purché il sostituito sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta. Ciò può avvenire tramite esibizione congiunta sia della fattura che della documentazione proveniente da banche o altri intermediari finanziari attraverso le quali si riesca a dimostrare l'importo del compenso percepito al netto della ritenuta, così come evidenziato nella fattura.
Quindi il sostituito deve provare che ha ricevuto un pagamento corrispondente all'importo della fattura al netto della ritenuta; ciò sarà possibile se l'incasso avviene mediante l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, quali: bonifico, Ri.Ba., carta di credito o di debito, assegno bancario o circolare, R.I.D..
Non è possibile dimostrare di aver subito la ritenuta se si è ricevuto un pagamento in contanti, in quanto manca la prova certa di aver incassato la somma indicata nella fattura al netto della ritenuta.
Pertanto, il sostituito che comunque è in grado di dimostrare che ha subito le ritenute, non ha bisogno della certificazione del sostituto di imposta per scomputarle.
Quindi, alla luce di ciò, al sostituito conviene comportarsi in modo tale da rendere superflua la certificazione, e quindi incassare tramite mezzi di pagamento diversi dal contante.

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