lunedì 18 marzo 2013

IL PROPRIETARIO DI IMMOBILI IN ITALIA DEVE PAGARELE IMPOSTE NONOSTANTE RISIEDA ALL'ESTERO

Con Sentenza 15 marzo 2013, n. 6598, la Corte di Cassazione ha stabilito che se un soggetto è proprietario di immobili in Italia anche se iscritto all'AIRE (residente all'estero) è tenuto comunque al pagamento delle imposte.
In particolare la Corte di Cassazione ha precisato che "l'iscrizione del cittadino all'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazione personali - fra i quali, è stato di recente ritenuto, l'acquisto di beni immobili, la gestione di affari societari, la disponibilità di almeno un'abitazione nella quale trascorra diversi periodi dell'anno, l'intestazione presso una banca avente sede in Italia di conti correnti".

venerdì 15 marzo 2013

SCADENZE DI LUNEDI 18 MARZO


RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini (mese precedente)
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente
IVA - saldo 
Versamento imposta a saldo dichiarazione annuo precedente
IVA DICHIARAZIONE D'INTENTO (mensile) 
Invio delle comunicazioni d'intento in relazione alle quali sono state emesse fatture senza applicazione dell'IVA registrate per il mese precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente
TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI 
Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI 
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI 
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS COLLABORATORI 
Versamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione corrisposti nel mese p recedente
CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Termine per il versamento dei contributi relativi alla manodopera agricola
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - PREMIO O RATA 
versamento premio (regolarizzazione anno precedente e anticipo anno corrente) o I rata

mercoledì 13 marzo 2013

RAPPORTO FRA IMU E IRPEF



Con Circolare 11 marzo 2013, n. 5, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui rapporti tra l'IMU e le imposte dirette (IRPEF e addizionali).
In particolare, dalla sopracitata Circolare emerge che l'IMU:
  • sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni non locati;
  • non ha cambiato le regole ordinarie di tassazione, ad esempio, per la componente agraria del reddito dei terreni, per il reddito di fabbricati locati senza l'applicazione della cedolare secca, per i redditi derivanti da immobili che non producono reddito fondiario.
Nei Modelli 730/2013 e UNICO Pf 2013, tuttavia, i contribuenti devono indicare anche i fabbricati e i terreni per i quali hanno versato l'IMU e non scontano l'IRPEF.
Per quanto riguarda le "casistiche particolari", la Circolare precisa che:
  • nel caso in cui un immobile sia stato locato soltanto per una parte d'anno, l'IMU sostituisce l'IRPEF e le addizionali sul reddito relativo al periodo in cui l'immobile non è stato locato;
  • nel caso di inagibilità del fabbricato l'IMU è dovuta in misura ridotta (base ridotta del 50%);
  • gli immobili esenti IMU restano assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
  • nel caso di locazione di una parte dell'abitazione principale è applicabile l'IMU se la rendita catastale rivalutata del 5% risulta maggiore del canone annuo di locazione. Sono, invece, dovute sia l'IMU che l'IRPEF (o la cedolare secca) nel caso in cui l'importo del canone sia superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.

venerdì 8 marzo 2013

RILASCIO CUD 2013: ECCO LE ISTRUZIONI

È stata pubblicata la circolare dell’INPS n. 32 del 26 febbraio 2013 con le istruzioni e le modalità attuative relative alla trasmissione telematica del CUD. La nota dell’istituto previdenziale rende noto che il modello telematico verrà reso disponibile entro la fine del corrente mese, nella sezione “Servizi al cittadino” sul sito dell’INPS (www.inps.it). Il CUD potrà essere visualizzato e stampato previo accesso tramite il codice PIN. Inoltre, per i cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, noto all’Istituto previdenziale, il documento verrà anche recapitato alla casella PEC corrispondente.
La nota dell’ente di previdenza era attesa dagli operatori per via della Legge di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012) che all’art. 1, comma 114 ha previsto che “dall’anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica”. È una novità nata con le migliori intenzioni di semplificazione e risparmio ma che rischia di complicare la vita a milioni di pensionati, di cui buona parte, non ha grande dimestichezza con i sistemi informatici.
Oltre al canale telematico principale, la certificazione unica dei redditi può essere consegnata attraverso i seguenti canali:
  1. sportelli veloci delle Agenzie dell’Istituto: tutte le Agenzie territoriali, comprese le strutture Inpdap e Enpals, dedicheranno almeno uno sportello veloce al rilascio cartaceo del CUD senza distinzione di gestione previdenziale;
  2. postazioni informatiche self service: in tutte le strutture territoriali dell’INPS sono state istituite postazioni informatiche self service, presso le quali gli utenti in possesso di PIN possono direttamente procedere alla stampa dei certificati reddituali ricorrendo, ove necessario, all’assistenza da parte del personale incaricato. Le modalità di accesso ai servizi in argomento è garantita mediante l’utilizzo della tessera sanitaria ovvero della tessera  sanitaria – carta nazionale dei servizi;
  3. posta elettronica: viene messo a disposizione dei cittadini titolari di indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC il seguente indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it per l’invio di richieste di trasmissione del CUD, potendo ben ipotizzarsi che la disponibilità della casella di posta elettronica certificata da parte dell’utente (ovvero la conoscenza di tale condizione da parte dell’Istituto) sia avvenuta successivamente all’invio massivo degli stessi documenti agli altri titolari di PEC;
  4. centri di assistenza fiscale: il cittadino potrà avvalersi per l’acquisizione del CUD, di un Centro di assistenza fiscale cui abbia conferito specifico mandato. Il CAF dovrà conservare il mandato ricevuto unitamente alla copia del documento di identità del pensionato, che potrà essere richiesto da parte dell’INPS;
  5. uffici postali: sarà possibile ottenere il CUD presso gli uffici postali appartenenti alla rete “Sportello Amico”. Il rilascio del CUD avverrà dietro corrispettivo a carico dell’utente pari a 2,70 euro più IVA. L’elenco degli uffici postali aderenti alla rete “Sportello Amico” sarà a disposizione on line sul sito internet dell’istituto nella sezione dedicata alla S.C. Pensioni;
  6. sportello mobile per utenti ultra-ottantacinquenni e pensionati residenti all’estero: per tali soggetti, considerata l’oggettiva difficoltà o impossibilità di avvalersi dei canali fisici e telematici messi a disposizione dall’Istituto previdenziale, è stato attivato un servizio dedicato, denominato “Sportello Mobile”, per l’erogazione con modalità agevolate di alcuni prodotti istituzionali, tra i quali il CUD. Tali soggetti possono richiedere telefonicamente all’operatore dello Sportello Mobile territorialmente competente, l’invio della certificazione al proprio domicilio.
  7. Spedizione del CUD al domicilio del titolare: come accennato in premessa, il cittadino ha la facoltà di richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea, senza che per questo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’INPS provvederà all’invio del CUD al domicilio del richiedente, su espressa richiesta dell’interessato, nei casi di dichiarata impossibilità di accedere alla certificazione, direttamente o delegando altro soggetto, mediante i servizi sopra indicati.
È possibile rilasciare il CUD anche a chi non è titolare. Infatti, il CUD può essere rilasciato anche a persona diversa dal titolare. In tal caso la richiesta, presentata dalla persona delegata, deve essere corredata della delega o del mandato con il quale si autorizza esplicitamente l’INPS a rilasciare la certificazione richiesta. Ai fini della validità, è necessario che tali atti siano accompagnati dalla fotocopia del documento di riconoscimento dell’interessato e la persona delegata dovrà, a sua volta, esibire proprio documento di riconoscimento. Da notare che l’allegazione della copia del documento di riconoscimento del delegato non è necessaria nei casi di richiesta di CUD trasmessa dall’indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC.

http://www.fisco7.it/2013/02/rilascio-cud-2013-ecco-le-istruzioni-dellinps/?goback=.gde_72867_member_220841693

mercoledì 6 marzo 2013

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO: REVISIONE OBBLIGATORIA CON IVA AL 10%


La revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento e il controllo delle emissioni rientrano tra le prestazioni di servizi alle quali si applica l’aliquota IVA ridotta del 10%, e non quella ordinaria del 21%. Se è stata erroneamente applicata l’aliquota ordinaria, i prestatori dei servizi potranno recuperare la differenza entro 2 anni dalla data del versamento, a condizione che dimostrino di averla a loro volta effettivamente restituita agli utenti, cioè ai consumatori finali.

lunedì 4 marzo 2013

RESPONSABILITA' SOLIDALE DELL'APPALTATORE: CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE



Con Circolare 1° marzo 2013, n. 2, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'art. 13-ter, D.L. n. 83/2012, che ha modificato, a decorrere dal 12 agosto 2012, la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi.
In particolare, è stato precisato che le nuove disposizioni trovano applicazione nei contratti di appalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti, e quindi non riguardano solamente il settore edilizio.
La norma in questione, inoltre, trova applicazione sia nell'ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l'appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell'opera affidatagli dal committente.
Devono ritenersi escluse invece le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, quali, ad esempio, il contratto d'opera (art. 2222 C.c.), il contratto di trasporto (art. 1678 e seguenti C.c.), il contratto di subfornitura (Legge n. 192/1998), nonché le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.